Sez. 4, Sentenza n. 24666 del 20/04/2004 Cc. (dep. 31/05/2004) Rv. 228963 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Reiterazione da parte imputato personalmente avverso la sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibilità ricorso- Ammissibilità - Esclusione. .
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile, per decorso limiti temporali, il ricorso straordinario reiterato personalmente dall'imputato avverso la stessa sentenza, già oggetto di ricorso straordinario proposto dal difensore dichiarato inammissibile. (Tale principio è stato affermato nell'ambito di una fattispecie nella quale l'imputato aveva personalmente adito la S.C., dolendosi della omessa trasmissione dei motivi di ricorso straordinario da lui proposti e, pertanto, della omessa considerazione degli stessi da parte della Corte, che ha altresì precisato che, comunque, non ci si può dolere di quei pretesi errori che sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)