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Sez. 2, Sentenza n. 835 del 10/03/1976 (Rv. 379495 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CONTIGUITA TRA IMMOBILI IN SENSO GIURIDICO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379495-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CONTIGUITA TRA IMMOBILI IN SENSO GIURIDICO - FATTISPECIE.*

L'Azione negatoria, che, a norma dell'art 949 cod civ, il proprietario puo esercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa, e per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni - anche se considerata nella sua piu limitata e ristretta configurazione di Azione reale - non postula necessariamente l'esistenza di un rapporto di contiguita materiale tra l'immobile a cui tutela sia esperita e quello a cui vantaggio venga esercitato il diritto negato o da cui promanino le turbative e le molestie. Essa presuppone semplicemente che tra i due immobili sussista un rapporto di contiguita in senso giuridico, che permetta, cioe, lo stabilirsi, tra di essi, di situazioni corrispondenti di pregiudizio e vantaggio. (nella specie si e ritenuta non impeditiva dell'esperibilita della Azione suddetta la circostanza che le acque, di cui l'attore denunciava l'illecita immissione nel suo canale, erano riversate dal convenuto in un fosso comunale e di qui, poi, defluivano nella proprieta dell'attore). (V 216/69, mass n 338162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)