Sez. U, Sentenza n. 1395 del 09/05/1972 (Rv. 357979 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - PETITUM DIVERSO - IDENTITA DI UN PRESUPPOSTO - SUFFICIENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - PETITUM DIVERSO - IDENTITA DI UN PRESUPPOSTO - SUFFICIENZA.*
La preclusione derivante da giudicato si verifica non solo quando vi sia perfetta identita fra i due giudizi, ma anche quando, nonostante la differenza del petitum, uno stesso presupposto di fatto, o di diritto, costituisca l'oggetto di entrambe le controversie. (nella specie la Cassazione ha ritenuto opponibile il giudicato nascente da una decisione del consiglio di stato, sulla legittimita del decreto di espropriazione asseritamente emesso dopo la scadenza del termine di cui all'art 13 della legge 25 giugno 1865, n 2359, rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta davanti al giudice ordinario sul presupposto necessario della illegittimita del decreto medesimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)