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Sez. U, Sentenza n. 8 del 21/05/1988 Cc. (dep. 12/10/1988) Rv. 179362 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO PRETORILE CHE DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE PER ACCERTATA SUSSISTENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - RICONDUCIBILITÀ ALLA FIGURA PROCESSUALE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - INOPPUGNABILITÀ - POSSIBILITÀ DI INIZIARE IN OGNI MOMENTO L'AZIONE PENALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179362-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO PRETORILE CHE DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE PER ACCERTATA SUSSISTENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - RICONDUCIBILITÀ ALLA FIGURA PROCESSUALE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - INOPPUGNABILITÀ - POSSIBILITÀ DI INIZIARE IN OGNI MOMENTO L'AZIONE PENALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.*

Il provvedimento previsto dall'art. 98 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 con cui il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere deve essere ricondotto alla figura processuale del decreto di archiviazione di cui all'art. 74 cod. proc. pen. e pertanto non è impugnabile. Esso non ha effetti preclusivi, cosicché l'Azione penale può essere iniziata in ogni momento, senza necessità di revoca o di annullamento del decreto. Il detto provvedimento ha carattere interlocutorio ed è soggetto, attraverso il visto, ad esame da parte del procuratore della Repubblica. Questi può, in caso di provvedimento pretorile dichiarativo di non doversi procedere, prestare acquiescenza allo stesso, o ritenere l'insussistenza della causa di non punibilità e disporre che si proceda chiedendo, attraverso l'istruttoria sommaria o formale, il giudizio del tribunale. Qualora invece il pretore non abbia emesso il provvedimento di cui all'art. 98 della citata legge 1975 n. 685 e abbia trasmesso gli Atti per Competenza al procuratore della Repubblica, questi può condividere il giudizio pretorile o chiedere subito al giudice istruttore il proscioglimento mediante applicazione della causa di non punibilità. (nello stesso senso sentenza sez. Un. Pen. n. 9 del 21 maggio 1988 in procedimento contro giaron).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)