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Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011 (Rv. 616301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Requisito della specialità - Rilascio della procura in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conferita per tutti i gradi di giudizio - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)