Sez. L - , Ordinanza n. 17076 del 13/08/2020 (Rv. 658826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Affitto di ramo di azienda - Retrocessione - Rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà - Validità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
In caso di retrocessione di ramo d'azienda, conseguente alla risoluzione del relativo contratto d'affitto, la preventiva rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà gravante sull'affittante per le obbligazioni inadempiute dall'affittuario è nulla, in quanto diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo, incidendo su diritti destinati a sorgere solo in futuro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)