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Sez. 5, Sentenza n. 5620 del 24/11/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262666 - 01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE | Difensore - Sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio - Titolarità del diritto di difesa - Conseguenze in tema di notificazioni.
Stato
decisa il 2014-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262666-01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE

Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, cosicché a quest'ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)