Sez. 1, Sentenza n. 21213 del 08/10/2014 (Rv. 632772 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa della improponibilità della domanda perché devoluta ad arbitri - Giudicato sull'esistenza e la validità della clausola compromissoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che non è la prosecuzione di quello originariamente instaurato, ma costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)