Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Espropriazione di crediti presso terzi - Criterio generale - Luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede ex art. 26-bis, comma 2, c.p.c.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 26 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)