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Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Espropriazione di crediti presso terzi - Criterio generale - Luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede ex art. 26-bis, comma 2, c.p.c.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673160-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)