Sez. 1, Sentenza n. 2236 del 02/06/1977 (Rv. 385958 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RECIPROCO COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - VIOLAZIONE DI NORME INDEROGABILI DI CONDOTTA - IMPOSSIBILITA DI COLLEGAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RECIPROCO COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - VIOLAZIONE DI NORME INDEROGABILI DI CONDOTTA - IMPOSSIBILITA DI COLLEGAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di separazione personale dei coniugi, l'Obbligo del giudice di valutare il reciproco comportamento dei coniugi trova un limite o un adattamento necessario in tutti quei casi in cui o i fatti accertati costituiscono trasgressione di inderogabili norme di condotta, ovvero non sussiste, in concreto, la stessa possibilita di collegare utilmente, in un interdipendente contesto unitario, le distinte realta comportamentali che fanno capo ai due coniugi, l'apprezzamento delle quali, peraltro, e pur sempre rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, con il solo vincolo della logica e corretta motivazione. (V 999/74, mass n 368944; (V 4044/74, mass n 372656).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)