Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20166 del 03/09/2013 (Rv. 627806 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento specifico della conformità delle copie con gli originali - Riferimento a tutti i documenti prodotti con l'atto introduttivo - Sufficienza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Ai fini della specificità del disconoscimento della conformità con gli originali delle copie di scritture depositate dalla controparte, il riferimento operato a tutti quelli prodotti con l'atto introduttivo è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)