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Sez. 1, Sentenza n. 1332 del 28/04/1972 (Rv. 357873 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO AL MINISTERO DI UN DIFENSORE - CONSEGUENZE - RINUNZIA ALL'IMPUGNAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DA PARTE DEL DIFENSORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357873-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO AL MINISTERO DI UN DIFENSORE - CONSEGUENZE - RINUNZIA ALL'IMPUGNAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DA PARTE DEL DIFENSORE - NECESSITA.*

Nei giudizi elettorali la parte puo stare in giudizio personalmente anche in Sede di ricorso per Cassazione, ma quando essa si sia avvalsa del ministero di un difensore trovano applicazione tutte le Disposizioni relative alla rappresentanza tecnica nel processo e, la eventuale dichiarazione di rinunzia all'impugnazione non puo, quindi, spiegare effetto se non sia sottoscritta anche dall'avvocato del ricorrente. (V 2902'67, mass n 330544).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)