Sez. L, Sentenza n. 5379 del 16/10/1979 (Rv. 401963 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - SOGGETTIVA - OGGETTIVA - FUNZIONI RISPETTIVE - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - CARATTERE SUBORDINATO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - SOGGETTIVA - OGGETTIVA - FUNZIONI RISPETTIVE - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - CARATTERE SUBORDINATO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO.*
Le norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti vanno ripartite in due gruppi: il primo, comprendente gli artt 1362-1365, regola l'interpretazione soggettiva del contratto, in quanto tende ad evidenziare la comune intenzione delle parti, laddove il secondo, comprendente gli artt 1366-1370, disciplina l'interpretazione oggettiva che ha la precipua finalita di eliminare ambiguita e dubbi. Tra i due cennati gruppi esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo rispetto al primo, dato che l'interprete puo fare ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva soltanto quando non possa determinare con la necessaria chiarezza la comune volonta delle parti. (in applicazione del suddetto principio, la suprema Corte ha giudicato corretta la decisione del giudice del merito che, al fine della attribuzione di una determinata qualifica, ha ritenuto tassativa l'elencazione delle mansioni tipiche indicate nell'art 15 del CCNL per i dipendenti dell'ENEL 21 aprile 1970 ed ha verificato se le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore rientrassero in quelle elencate nella citata disposizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)