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Sez. 3, Sentenza n. 23671 del 15/09/2008 (Rv. 604556 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Lotterie istantanee - Art. 5 del d.m. n. 183 del 1991 - Obbligo di richiedere il pagamento del biglietto vincente entro trenta giorni - Mancato pagamento da parte dell'Amministrazione - Decadenza dalla facoltà di proporre contestazioni - Esclusione - Fattispecie in tema di lotteria istantanea "sette e vinci".
Stato
decisa il 2008-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604556-01

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE

A norma dell'art. 5, comma 3, del regolamento emesso con d.m. 12 febbraio 1991, n. 183, nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea il pagamento del premio va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto, senza che l'inutile decorso di detto termine comporti alcuna decadenza a carico della medesima; ne consegue che il mancato pagamento del biglietto vincente entro trenta giorni comporta solo l'eventuale inadempimento dell'Amministrazione, ma non che questa sia decaduta dalla possibilità di proporre le eccezioni che ad essa competono in base al contratto di lotteria. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in relazione al rifiuto di pagamento di un biglietto della lotteria "sette e vinci" in conseguenza della mancata corrispondenza tra il codice crittografato esistente sul biglietto con uno dei numeri contenuti nell'elenco predisposto dal Poligrafico dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1990 num. 62 art. 6, Decr. Minist. Finanze 12/02/1991 num. 183 art. 5, DM Finanze 19/01/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)