Sez. 1, Sentenza n. 2888 del 17/10/1974 (Rv. 371320 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE.*
Per effetto della legge 7 ottobre 1969, n 742, applicabile indistintamente a tutti i termini processuali, anche il termine di un anno per l'impugnazione delle sentenze non notificate, di cui all'art 327 cod proc civ, e sospeso di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno. (Conf 688'74, mass n 368515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)