Sez. 1, Sentenza n. 29352 del 21/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219479 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Opera di rieducazione - Partecipazione del condannato - Valutazione per semestre - ObbligatorietĂ - Considerazione di fatti manifestatisi in un semestre contiguo - LegittimitĂ .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, l'obbligo di valutazione frazionata, per semestri, della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non esclude che il giudice possa tener conto, nel compiere tale valutazione, anche di episodi appartenenti a semestri contigui (Fattispecie in cui la partecipazione del detenuto a una manifestazione di violenza di gruppo era stata valutata come fatto sintomatico negativo con riferimento al semestre antecedente il suo accadimento).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)