Sez. 1 - , Sentenza n. 276 del 10/01/2017 (Rv. 643024 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atti amministrativi - Disapplicazione - Ambito applicativo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Il potere di disapplicazione del giudice ordinario riguarda esclusivamente gli atti aventi valore provvedimentale, seppure illegittimi, emessi dall’Amministrazione-autorità, dotata di un potere conferitole dalla legge, mentre gli atti amministrativi emessi in carenza di potere o nell’ambito di rapporti di diritto privato sono privi del valore suddetto e rilevano come mero fatto, sicché non necessitano di disapplicazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente affermato la disapplicazione della dichiarazione di pubblica utilità in sanatoria resa in carenza di potere e rilevante, invece, come mero fatto da valutare nell’ambito della fattispecie illecita di occupazione illegittima).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)