diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1857 del 23/10/1969 Ud. (dep. 30/12/1969) Rv. 113519 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - AUTOCALUNNIA - IN GENERE - PRESUPPOSTO COMUNE -POSSIBILITA DI INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - POSSIBILITA DI MERO FATTO - PROCEDIMENTO PER REATO PUNIBILE A QUERELA E DIFETTO DI QUESTA INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113519-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - AUTOCALUNNIA - IN GENERE - PRESUPPOSTO COMUNE -POSSIBILITA DI INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - POSSIBILITA DI MERO FATTO - PROCEDIMENTO PER REATO PUNIBILE A QUERELA E DIFETTO DI QUESTA INSUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di cui all'art 369 cod pen, al pari di quello dell'art 368 cod pen, S'inquadra nella simulazione soggettiva del reato ed ha come oggetto giuridico l'interesse al normale funzionamento dell'amministrazione della giustizia, avendo entrambe le ipotesi come presupposto la possibilita d'un procedimento penale come effetto dell'auto-incolpazione o della falsa accusa d'un reato a persona che si sa essere innocente. Tale possibilita di instaurazione d'un procedimento penale e soltanto quella giuridica, onde non si deve avere riguardo alle possibilita di mero fatto come si deduce dal principio generale per cui non V'e reato se non sussiste almeno la possibilita della lesione, o dell'esposizione a pericolo dell'interesse penalmente tutelato, possibilita che viene meno quando manca quella di procedere penalmente, cioe di fuorviare l'attivita giudiziaria. Ed e proprio in relazione a tale possibilita d'inizio d'un procedimento penale che non puo configurarsi il delitto di calunnia, ne quello di autocalunnia, e l'incolpazione concerne un reato punibile a querela di parte e questa manchi. (V 107119, anno 1969 105110, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)