Sez. 3, Sentenza n. 10083 del 04/07/1979 Ud. (dep. 27/11/1979) Rv. 089655 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - OPERA ABUSIVA DI LIMITATA VOLUMETRIA - LESIONE DI INTERESSI PUBBLICI - LIMITE ALL'APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - OPERA ABUSIVA DI LIMITATA VOLUMETRIA - LESIONE DI INTERESSI PUBBLICI - LIMITE ALL'APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
Si applica l'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 al reato urbanistico, anche se concorre con la contravvenzione alle norme antisismiche (pure essa soggetta ad amnistia), ove la costruzione abusiva sia di modesta entità. L'amnistia per il reato urbanistico deve essere esclusa solo quando la costruzione abbia, in concreto, prodotto lesioni agli interessi pubblici tutelati da particolari vincoli o arrecato pregiudizio all'incolumità o all'igiene pubblica. (Conf mass n 147426; (Conf mass n 147357).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)