diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 751 del 23/04/1976 Cc. (dep. 10/07/1976) Rv. 134034 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO CHE DICHIARI LA NULLITA DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART 522 COD PROC PEN - SUA ASSOGGETTABILITA A RICORSO PER CASSAZIONE ED ALLA PROCEDURA DI CONFLITTO.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134034-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO CHE DICHIARI LA NULLITA DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART 522 COD PROC PEN - SUA ASSOGGETTABILITA A RICORSO PER CASSAZIONE ED ALLA PROCEDURA DI CONFLITTO.*

Il provvedimento del giudice di appello che dichiari la nullita del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art 522 cod proc pen, se da un lato e ricorribile per Cassazione da parte dei soggetti legittimati a proporre impugnazione, dall'altro puo dar luogo a conflitto quando, nell'acquiescenza delle parti, il giudice di primo grado non intenda adeguarsi alla decisione, perche, a suo avviso, non sussiste la dichiarata nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)