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Codice di procedura civile

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Codice di procedura civile

Libro primo. Disposizioni generali

Titolo I. Degli organi giudiziari

Capo I. Del giudice

Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari

1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2 Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione

1. La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.

Art. 3 Pendenza di lite davanti a giudice straniero

1. La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.

Art. 4 Giurisdizione rispetto allo straniero

1. Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici del Regno:

  1. 1) se quivi e' residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

  2. 2) se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nel Regno, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;

  3. 3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;

  4. 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.

Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza

1. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo.

Art. 6 Inderogabilita' convenzionale della competenza

1. La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II. Della competenza per materia e valore

Art. 7 Competenza del conciliatore

1. Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire mille, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il conciliatore e' altresi' competente per le cause di sfratto per finita locazione e , in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire duemila.

Art. 8 Competenza del pretore

1. Il pretore e' competente per le cause di valore non superiore a lire diecimila, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

2. E' competente qualunque ne sia il valore:

  1. 1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

  2. 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

  3. 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria o affitto a coltivatore diretto, e per quelle per finita locazione in quanto non siano di competenza del conciliatore;

  4. 4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case.

Art. 9 Competenza del tribunale

1. Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore.

2. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Art. 10 Determinazione del valore

1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti

1. Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.