Sez. 1, Sentenza n. 668 del 08/03/1972 (Rv. 356747 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - VIOLAZIONE - OMESSA RILEVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - VIOLAZIONE - OMESSA RILEVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
La violazione del divieto di proporre domande nuove nel giudizio di secondo grado, di cui all'art 345 cod proc civ, qualora non sia stata rilevata dal giudice di appello, deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione. (Conf 3188'68, mass n 336108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)