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Sez. L, Sentenza n. 18835 del 07/08/2013 (Rv. 628354 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale - Art. 7, comma 27, del c.c.n.l. del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Assoluzione o proscioglimento con formula piena - Cessazione di efficacia della misura - Diritto del dipendente alle retribuzioni non percepite per il periodo di sospensione - Ufficiale giudiziario - Indennità di trasferta - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628354-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare dal servizio nell'impiego pubblico connessa alla pendenza di un procedimento penale, l'art. 7, comma 27, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel prevedere l'automatica perdita di efficacia della misura ove intervenga una sentenza di assoluzione o il proscioglimento con formula piena, stabilisce il conguaglio di "quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio", rispondendo tale soluzione alla natura non sanzionatoria ma meramente cautelare provvisoria della misura. Ne consegue che spetta all'ufficiale giudiziario, nei cui confronti sia stata disposta la suddetta misura poi rimasta caducata a seguito di assoluzione, l'integrale ripristino, con effetto "ex tunc", dell'intero trattamento economico, con inclusione nella retribuzione di tutto ciò che gli sarebbe spettato ove avesse prestato la normale attività lavorativa, ivi compresa l'indennità di trasferta, atteso che, ai sensi dell'art. 133, settimo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1223, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la stessa non ha più carattere personale ma è attribuita all'ufficio e va ripartita, in parti uguali, tra tutti coloro che ne fanno parte.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 7 com. 27, DPR 15/12/1959 num. 1223 art. 133 com. 7, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)