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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 19/11/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215141 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Apertura di luogo di pubblico spettacolo - Parere della Commissione tecnica Provinciale - Assunzione - Obbligo sancito dall'art. 80 del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza - Conseguenze - Fattispecie: incontro di calcio in uno stadio sportivo.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215141-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il parere della Commissione Tecnica Provinciale è vincolante ai fini della concessione della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del T.U.L.P.S., nel quale il parere favorevole della predetta Commissione è palesemente considerato dalla legge come uno dei presupposti necessari per la validità dell'atto amministrativo cui si fa riferimento. Ne consegue che l'autorità abilitata al rilascio della licenza deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi, sia in caso di prima apertura al pubblico che in tute le altre circostanze previste dalle disposizioni regolamentari, di tale parere, che deve essere fornito in forma scritta ed assunto in sede collegiale. (Fattispecie relativa ad autorizzazioni all'uso di uno stadio di calcio per lo svolgimento di una partita).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 80, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)