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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 224 del 2007

Decisione
decisa il 2007-06-18, depositata il 2007-06-21
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:224
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 31430

  • Ordinamento penitenziario
  • Reclami dei detenuti in materia di lavoro
  • Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza
  • Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio
  • Questione avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione. - Per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. sentenza n. 341/2006. - Sulla restituzione degli atti a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74/2007.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Macerata con quattro ordinanze del 20 febbraio 2006, rispettivamente iscritte ai nn. da 663 a 666 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
punto 1
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con quattro ordinanze di identico tenore deliberate, in altrettanti procedimenti, il 20 febbraio 2006, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; che il rimettente, in ciascuno dei giudizi a quibus, è stato investito dell'azione proposta, secondo le forme prescritte dall'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, con riguardo a crediti di lavoro per prestazioni attuate in ambito penitenziario; che lo stesso rimettente premette come la competenza a conoscere delle controversie concernenti il lavoro dei detenuti appartenga in via esclusiva – secondo un diritto vivente asseverato da ripetute pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite – al magistrato di sorveglianza; che, peraltro, la «procedura ex art. 14-ter» dell'Ordinamento penitenziario, a parere del giudice a quo, non assicura alle parti della controversia di lavoro un'adeguata tutela dei rispettivi diritti, poiché la relativa udienza è sottratta al regime di pubblicità, non prevede la partecipazione del datore di lavoro (identificato nell'Amministrazione penitenziaria) né la presenza del lavoratore, il quale, comunque, non può essere sentito personalmente; l'azione, inoltre, è soggetta agli stretti limiti previsti per il reclamo, e non può condurre ad una deliberazione di condanna, la quale del resto – a differenza di quanto avviene nel rito ordinario – sarebbe priva di valore immediatamente esecutivo; manca infine, nella procedura, un doppio grado di giudizio sul merito della controversia; che una siffatta disciplina, secondo il rimettente, determina anzitutto la violazione dell'art. 3 Cost., per la discriminazione ingiustificata introdotta tra i lavoratori, a seconda che si tratti di detenuti o di persone non sottoposte a restrizione di libertà, sul piano della tutela dei rispettivi diritti; che nella procedura prescritta dalla norma censurata sarebbe inoltre violato il diritto delle parti alla difesa (art. 24 Cost.) ed al contraddittorio, poiché il lavoratore potrebbe esercitarlo solo in forma cartolare, ed il datore di lavoro sarebbe addirittura escluso da ogni forma di interlocuzione e privo della possibilità di impugnare il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, anche nella sola forma del ricorso di legittimità (con specifica violazione, sotto questo profilo, dell'art. 111 Cost.); che dunque, secondo il giudice a quo, la norma censurata dovrebbe essere dichiarata illegittima nella parte in cui sottrae alla cognizione del giudice del lavoro le controversie riguardanti detenuti, o, in subordine, nella parte in cui esclude la facoltà per il lavoratore detenuto di avvalersi, in via alternativa, del ricorso «interno» all'organizzazione carceraria ovvero d'una azione ordinaria proposta secondo il rito del lavoro; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei quattro giudizi con atti di identico tenore, depositati il 20 febbraio 2007, rilevando come la norma censurata sia già stata dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 341 del 2006, e sollecitando di conseguenza una dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni proposte.
punto 2
Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Macerata solleva, con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; che questa Corte, con la sentenza n. 341 del 2006, successiva alle ordinanze indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata dal giudice a quo, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata (ex multis, ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74 del 2007).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Macerata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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