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Sez. 3 - , Sentenza n. 13509 del 29/04/2022 (Rv. 664818 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Attività professionale del medico chirurgo - Contenuto - Informazioni per il "follow-up" successivo all'intervento eseguito - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664818-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità sanitaria, l'attività dovuta dal medico-chirurgo non è limitata all'intervento chirurgico di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla compiutezza della sua prestazione ed in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alle informazioni relative al doveroso "follow up" prescritto dai protocolli o comunque ritenuto corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il medico-chirurgo aveva censurato la sentenza di condanna al risarcimento del danno, legato alla perdita delle possibilità di sopravvivenza di un paziente deceduto per un melanoma, in ragione dell'omessa informazione al paziente sulla necessità di eseguire, oltre i dieci anni dall'intervento chirurgico, un "follow up", come previsto da studi scientifici in corso all'epoca dell'intervento).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1174, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)