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Sez. 6, Sentenza n. 20627 del 22/05/2007 Cc. (dep. 25/05/2007) Rv. 236620 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Rapporti con la Convenzione europea di estradizione - Disciplina intertemporale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236620-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di estradizione, in virtù del principio "tempus regit actum" l'applicazione del mandato di arresto europeo è preclusa nel caso in cui si stia procedendo nei confronti del soggetto estradando in esecuzione della Convenzione europea di estradizione, atteso che la L. n. 69 del 2005 non prevede una norma transitoria che contempli tale ipotesi. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro l'ordinanza della Corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta dell'Autorità giudiziaria della Romania di applicazione del mandato di arresto europeo, poiché per i fatti oggetto della richiesta si stava già procedendo con mandato di cattura secondo la Convenzione europea di estradizione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)