Sez. 5, Sentenza n. 28049 del 30/12/2009 (Rv. 611178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata risposta al questionario - Conseguenze - Elementi favorevoli al contribuente - Considerazione in sede amministrativa e contenziosa - Preclusione - Dichiarazione dell'impossibilità di adempimento - Formulazione in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non aver potuto rispondere al questionario su invito dell'Ufficio per causa a lui non imputabile - che egli, ai sensi dell'art. 32, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può formulare al fine di impedire la produzione degli effetti previsti dal comma quarto (impossibilità che le notizie non fornite siano prese in considerazione a suo favore) - deve essere fatta in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non richiedendosi la prova contestuale della non imputabilità della causa dell'inadempimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inidonea ad impedire la predetta preclusione la dichiarazione del contribuente "di aver ricevuto la notifica del questionario nei giorni immediatamente precedenti il periodo feriale").
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)