Sez. 1, Sentenza n. 6172 del 11/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154333 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ACQUISTO PRESSO UN'ARMERIA - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ EFFETTUATA DALL'ARMIERE - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ACQUISTO PRESSO UN'ARMERIA - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ EFFETTUATA DALL'ARMIERE - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
L'acquirente di arma da fuoco deve farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, anche quando l'armiere abbia effettuato a detta autorità la prescritta comunicazione, trattandosi di distinti obblighi, imposti da diversi precetti di legge, alla cui violazione corrispondono autonome sanzioni. (Conf mass n 149483; (Conf mass n 137597).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)