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Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011 (Rv. 619080 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzione di perizia stragiudiziale - Portata - Obbligo del giudice di motivare il proprio dissenso - Esclusione - Limiti - Esposizione in motivazione di considerazioni incompatibili con le conclusioni della perizia - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619080-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale. (Nella specie, tale perizia, corredata di piantina planimetrica e asseverata da giuramento raccolto dal cancelliere, era stata prodotta al fine di dimostrare che lo studio professionale del contribuente era comunicante con l'abitazione, così da giustificare la censura di illegittimità dell'accesso per mancata autorizzazione del magistrato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/10/1922 num. 1366 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)