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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12467 del 21/05/2018 (Rv. 649114 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Oneri di allegazione della parte richiedente - Indicazione della causa del credito - Sufficienza - Riferimento espresso alle norme di legge prevedenti il privilegio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649114-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, dall'avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo Stato e agli enti locali), non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale "jura novit curia".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)