Sez. 1 - , Ordinanza n. 12467 del 21/05/2018 (Rv. 649114 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Oneri di allegazione della parte richiedente - Indicazione della causa del credito - Sufficienza - Riferimento espresso alle norme di legge prevedenti il privilegio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, dall'avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo Stato e agli enti locali), non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale "jura novit curia".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)