Sez. 1, Sentenza n. 510 del 31/05/1971 Ud. (dep. 03/09/1971) Rv. 119032 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - NOMINA - IN GENERE - INDAGINI DI TECNICI SPECIALISTI - INCARICO DA PARTE DEL PERITO - NULLITA ASSOLUTA - ECCEZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - NOMINA - IN GENERE - INDAGINI DI TECNICI SPECIALISTI - INCARICO DA PARTE DEL PERITO - NULLITA ASSOLUTA - ECCEZIONI.*
In tema di indagini particolari eseguite da tecnici specialisti per conto del perito deve applicarsi il principio che questi non puo trasferire ad altri l'incarico ricevuto. L'attuazione pratica di tale principio non esclude la possibilita che egli, nell'ambito della sua attivita percipiente, possa servirsi di collaboratori che lo assistano per la acquisizione dei dati oggettivi e, in genere, nelle operazioni per l'espletamento dell'incarico, senza l'Obbligo di osservanza delle formalita imposte dagli artt 314 e segg cod proc pen, purche la collaborazione implichi solo la rilevazione di dati tecnici di carattere puramente materiale che egli sia in grado di controllare. La inosservanza di tali formalita, risolvendosi nell'assunzione di funzioni peritali da parte di un soggetto estraneo al processo, e causa di nullita assoluta ed insanabile a sensi degli artt 185 n 2 e n 3 cod proc pen, per la violazione degli artt 303 e 304 bis e ter, 314, 315 e 315 bis cod proc pen. (V 106822, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 315 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)