Sez. 1, Sentenza n. 3782 del 04/07/1979 (Rv. 400226 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - PAGAMENTO AL FALLITO DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DELLE SOMME DEPOSITATE IN UN LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI DEL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - PAGAMENTO AL FALLITO DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DELLE SOMME DEPOSITATE IN UN LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI DEL FALLIMENTO.*
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 44 legge fallimentare, secondo cui sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, costituisce una sanzione di carattere obiettivo, la cui applicazione prescinde del tutto dall'effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore: e pertanto inefficace rispetto ai creditori del fallimento il pagamento delle somme depositate in un libretto postale di risparmio, effettuato dall'amministrazione delle poste a favore del depositante, in quanto, a norma dell'art 24 del codice postale - approvato con RD 27 febbraio 1936, n 645, e poi sostituito dal DPR 29 marzo 1973, n 156 - per gli oggetti e le somme affidate all'amministrazione delle poste si applica, in caso di fallimento del depositante, la legge fallimentare, a norma della quale le somme predette non possono ritenersi comprese tra i beni esclusi dal fallimento dall'art 46.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)