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Sez. L, Sentenza n. 805 del 29/01/1988 (Rv. 457203 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - GRADO MINIMO DI INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457203-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - GRADO MINIMO DI INVALIDITÀ.*

A norma dell'art. 145, primo comma, lett. A), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 1981, che ne ha dichiarato la (parziale) illegittimità costituzionale, l'assicurato ha diritto alle prestazioni dell'i.N.A.I.L., in caso di silicosi o di asbestosi, quando da queste sia derivata una inabilità permanente al lavoro superiore al dieci per cento, che costituisce quindi il grado minimo di inabilità richiesto dalla legge ai fini della indennizzabilità delle conseguenze di dette tecnopatie. (V 5179/86, mass n 447790; (V 1280/85, mass n 439369; (V 6523/83, mass n 431237; (V 3406/82, mass n 421383).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)