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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 146 del 1981

Decisione
decisa il 1981-06-25, depositata il 1981-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:146
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16090

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Reddito dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti
  • Attuazione e riscossione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 49/1981.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 12 novembre 1976, n. 751

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Nuoro sul ricorso proposto da Boe Tonino, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981; 2) ordinanza emessa l'8 novembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da De Napoli Ettore, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981. Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
punto 2
Rilevato che le medesime questioni furono proposte - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;
punto 3
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze