Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 28/06/1969 (Rv. 341793 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PER TERRITORIO - DESIGNAZIONE DI UN FORO ESCLUSIVO - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PER TERRITORIO - DESIGNAZIONE DI UN FORO ESCLUSIVO - SUSSISTENZA.*
Deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere, quindi, approvata specificamente per iscritto, ai sensi del secondo comma dello art. 1341 cod.civ., la clausola derogativa della Competenza territoriale, contenuta in un contratto per adesione, non soltanto quando sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando, stabilendosi un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, sia eliminata la Competenza alternativa di un altro giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)