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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 13 novembre 1986, causa 232/85

Decisione
decisa il 1986-11-13
ECLI
ECLI:EU:C:1986:428

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 13 novembre 1986 Nella causa 232/85 Jean Victor Becker, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. P. Brimeyer, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Modert, 45A, boulevard Joseph II, ricorrente contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. D. Gouloussis, in qualità di agente, assistito dall'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1985 con cui veniva respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 30 novembre 1984 contro il rifiuto della Commissione, in data 6 novembre 1984, di rivalutare il posto cui si riferiva il concorso interno COM/339/82, in secondo luogo, la dichiarazione dell'obbligo della Commissione di non discriminare il ricorrente e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a risarcire il danno da questi subito, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: P. Heim vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale svoltasi il 25 giugno 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 23 luglio 1985, il sig. Jean Victor Becker, dipendente di grado A6 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale delle Comunità europee (per il seguito: « lo statuto »), un ricorso inteso in sostanza all'annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1985 con cui viene respinto il suo reclamo in data 30 novembre 1984 rivolto contro il rifiuto della Commissione di rivalutare il posto che costituiva oggetto del concorso interno COM/339/82.
punto 2
Con contratto in data 10 gennaio 1976 il sig. Becker veniva assunto dalla Commissione come dipendente temporaneo, con inquadramento nel grado A5, per svolgere le mansioni di amministratore principale presso un membro della Commissione. Con ulteriori contratti, la durata di tale rapporto veniva prorogata fino al febbraio 1984. Con decisione 6 febbraio 1984, notificata il 15 successivo, il ricorrente veniva nominato, in esito al concorso COM/339/82 relativo ad un posto nella carriera A7/A6, dipendente in prova con inquadramento nel grado A6.
punto 3
All'atto di candidatura presentato dal sig Becker per detto concorso in data 4 luglio 1983 era allegata una nota nella quale egli ricordava promesse che gli sarebbero state fatte da un ex membro della Commissione riguardo ad una nomina in ruolo nel grado A5 ed informazioni che gli sarebbero state fornite dai servizi della Commissione, secondo cui le sole eccezioni ad una nomina in ruolo nei gradi di base erano previste per mansioni di capo di servizi specializzati o per mansioni analoghe. Inoltre, in tale nota si faceva presente che gli uffici della Commissione avevano precedentemente pubblicato vari bandi di concorso relativi a posti delle carriere A5/A4 ed A3.
punto 4
Il 27 giugno 1984, il sig. Becker presentava all'autorità che ha il potere di nomina una domanda di rivalutazione del posto che costituiva oggetto del concorso COM/339/82, tale da consentire la sua nomina nel grado A5. Nella domanda egli osservava che dai bandi di concorso interno per esami COM/296/80, COM/460/82 e COM/1078/83, pubblicati dopo la sua nomina e relativi a posti della categoria A5/A4, risultava che i motivi forniti dalla Commissione per escludere la sua nomina nel grado A5 erano inesatti. Tale domanda veniva respinta con decisione del direttore generale del personale in data 6 novembre 1984 con la motivazione che i concorsi ai quali il sig. Becker faceva riferimento erano stati organizzati in conformità a decisioni della Commissione concernenti la politica delle assunzioni. Dopo aver presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, che veniva respinto con decisione del vicepresidente della Commissione il 24 aprile 1985, il sig. Becker ha proposto il presente ricorso.
punto 5
La Commissione ha sollevato obiezioni circa la ricevibilità del ricorso, basate sul fatto che non sarebbe stato rispettato il termine per presentare reclamo contro la decisione 6 febbraio 1984.
punto 6
II ricorrente replica che il ricorso è stato proposto tempestivamente. A suo dire, solo dopo la sua nomina, al momento della pubblicazione dei concorsi sopra menzionati, che costituivano fatti nuovi, egli si è reso conto della discriminazione subita. La risposta della Commissione in data 6 novembre 1984 dovrebbe quindi essere considerata come l'atto che gli arreca pregiudizio.
punto 7
Per quanto riguarda gli altri fatti di causa e gli argomenti dettagliati delle parti, si rinvia alla loro esposizione nella relazione d'udienza.
punto 8
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, qualsiasi dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di prendere nei suoi riguardi una decisione. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, tale facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini. Tali termini, istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e le parti non possono sottrarvisi. Ne deriva che solo l'esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di una decisione divenuta definitiva.
punto 9
Nella fattispecie l'atto recante pregiudizio, ai sensi dell'art 91, n. 1, dello statuto, che definisce la competenza della Corte nelle cause di personale, è costituito dalla decisione della Commissione 6 febbraio 1984, con cui il ricorrente viene nominato dipendente in prova nel grado A6. È infatti questa decisione che determina le funzioni alle quali il ricorrente è stato nominato e stabilisce definitivamente il relativo inquadramento. Poiché quest'atto non è stato impugnato nei termini previsti dello statuto, si deve accertare se il verificarsi di un fatto nuovo sostanziale possa giustificare la domanda di riesame dopo la scadenza dei termini.
punto 10
A tal riguardo, si deve constatare che la pubblicazione dei bandi dei vari concorsi relativi ai posti di grado A5/A4 non costituisce un fatto nuovo. Questi bandi di concorso non modificano la situazione giuridica del ricorrente. Essi non riguardano direttamente il posto del ricorrente e non possono essere considerati nel senso che gli abbiano consentito di venire a conoscenza per la prima volta del fatto che la Commissione organizza concorsi relativi a posti diversi da quelli della carriera A7/A6. Per di più, il ricorrente, già nel suo atto di candidatura del 4 luglio 1983, aveva richiamato l'attenzione degli uffici della Commissione sull'esistenza di eccezioni alla regola della nomina in ruolo nel grado di base a seguito di un concorso interno.
punto 11
Stando così le cose, si deve concludere che la situazione del ricorrente non è stata modificata in modo sostanziale dalla pubblicazione, dopo la sua nomina, dei concorsi sopra menzionati e che, di conseguenza, questi non possono essere considerati come fatti nuovi di cui il ricorrente possa avvalersi.
punto 12
Il ricorso dev'essere quindi dichiarato irricevibile.

SENTENZA › Sulle spese

punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

O'Higgins Due Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 13 novembre 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione T. F. O'Higgins

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