Sez. 3, Sentenza n. 6232 del 10/04/1995 Ud. (dep. 30/05/1995) Rv. 202491 - 01
Edilizia - Disciplina urbanistica | Esercizio di una cava - Contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici - Applicabilità dell'art. 20 lett. a) legge n. 47 del 1985 - Ragione.
Edilizia - Disciplina urbanistica
Quando l'esercizio di una cava contrasti con le previsioni degli strumenti urbanistici deve trovare applicazione l'art. 20 lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47, che sanziona comportamenti anche diversi da quelli tipici consistenti in lottizzazione, costruzioni senza concessione o in difformità. Una cosa, infatti, è il controllo comunale dell'attività edilizia, altra cosa è la disciplina urbanistica complessiva del territorio affidata anche alla competenza sovracomunale della Regione, nella quale rientra anche l'esercizio dell'attività di impresa consistente nella cava.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)