Sez. 2, Sentenza n. 13089 del 19/03/2026 Cc. (dep. 09/04/2026) Rv. 289735-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione di quote di beni indivisi - Destinazione del bene - Incidente di esecuzione ex art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decisione - Rimedi esperibili - Indicazione - Deducibilità del vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di confisca di prevenzione, il provvedimento con cui il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, decide, ex art. 48, comma 7-ter, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulle richieste di destinazione dei beni immobili indivisi è impugnabile, a norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., soltanto con ricorso per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi motivazionali. (Fattispecie relativa a provvedimento di estensione della confisca all'intero immobile, disposta in ragione dell'indivisibilità del bene e della mancata dimostrazione di buona fede in capo al terzo comproprietario).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)