Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12423 del 21/05/2018 (Rv. 648520 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Qualificazione in contratto del versamento di una somma di denaro come "caparra confirmatoria" - Significato letterale delle parole - Criterio prioritario - Criteri interpretativi ulteriori - Legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione "caparra confirmatoria", la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole, potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)