diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12013 del 03/12/1993 (Rv. 484613 - 01)

Contratti in genere - Clausola penale - In genere | Danno in aggiunta alla penale - Risarcimento - Ammissibilità - Esplicita pattuizione - Necessità.
Stato
decisa il 1993-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484613-01

Contratti in genere - Clausola penale - In genere

La clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata la fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)