Sez. 1, Sentenza n. 160 del 17/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167780 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - SCIOGLIMENTO - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - SCIOGLIMENTO - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Una volta sciolto il cumulo per effettuare il calcolo delle singole pene, la riduzione di pena per liberazione anticipata - e sempre che per l'operazione vi sia un vantaggio per il detenuto - legittimamente può essere computata sulle singole pene e non già su quella risultante dal cumulo o sulla pena residua, anche se nessuna norma stabilisce in qual modo debba essere effettuata la detrazione e a quale pena debba essere riferita. (V mass 142752).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)