Sez. 1, Ordinanza n. 1963 del 31/03/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201455 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | Irritualmente preposto in luogo di altro rimedio esperibile - Trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità - Ricorso inammissibile - Irrilevanza.
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere
Allorché venga irritualmente proposto ricorso immediato per cassazione avverso provvedimento suscettibile di essere aggredito con altro rimedio processuale (nella specie opposizione), la Corte di Cassazione deve trasmettere gli atti al giudice competente, anche se l'atto risulti "ictu oculi" inammissibile, in quanto una sua immediata declaratoria di inammissibilità comporterebbe per il ricorrente la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende, non prevista per l'inammissibilità delle impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione. (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)