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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 456 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

2. Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.

Art. 457 Ispezione locale; assunzione di nuove prove

1. La corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza anche d'ufficio, purche' risulti assolutamente necessario per l'accertamento della verita', il proprio accesso nel luogo in cui fu commesso il reato, osservando le norme stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 454.

2. Se nel corso del dibattimento si ha notizia di nuovi mezzi di prova, l'esistenza dei quali risulta dimostrata in modo certo, e si riconosce la necessita' di assumerli, la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre, anche d'ufficio, con ordinanza, che siano citati testimoni, da esaminarsi occorrendo a' termini degli articoli 453 e 454, e che siano richiamati o accettati nuovi documenti. Nello stesso modo puo' provvedere in relazione a quei mezzi di prova che, gia' assunti nell'istruzione; non sono stati prodotti nel giudizio, quando nel dibattimento risultano necessari per l'accertamento della verita'.

Art. 458 Falsa testimonianza, perizia o interpretazione

1. Se il testimonio, il perito o l'interprete commette alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 372 e 373 del codice penale, il presidente o il pretore, premessa se crede una nuova ammonizione circa la responsabilita' penale conseguente a quei fatti, ne fa compilare il processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero, qualora non si possa applicare la disposizione del primo capoverso dell'articolo 435; in ogni caso ordina l'arresto del colpevole, facendone menzione nello stesso verbale. E' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 436.

2. Se il giudice ritiene che non sia necessario attendere il giudizio sulla falsita', il dibattimento prosegue.

3. Se il giudice ritiene assolutamente necessario attendere il giudizio sulla falsita', o se, per alcuna delle cause prevedute dall'articolo 436, il delitto non puo' essere giudicato immediatamente, il dibattimento e' rinviato.

4. Se il testimonio, il perito o l'interprete ritratta il falso e manifesta il vero, prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita', il giudice pronuncia immediatamente sentenza, con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.

Art. 459 Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' licenziare il testimonio, il perito o il consulente tecnico, con riserva di richiamarlo quando occorra. Puo' vietare al testimonio di rimanere in udienza e anche disporre che si ritiri nella camera all'uopo assegnata e vi rimanga fino a nuovo ordine.

Art. 460 Presentazione del corpo del reato

1. I documenti, il corpo del reato e ogni altra cosa che puo' servire a convinzione o a discolpa sono presentati, occorrendo, alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare quando ne e' il caso se li riconoscono.

2. Della presentazione e delle conseguenti dichiarazioni e' fatta menzione nel processo verbale.

Art. 461 Norme dell'istruzione formale applicabili nel dibattimento

1. Le regole stabilite per l'istruzione formale relativamente alle ispezioni, agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio, in quanto sono applicabili e se non e' altrimenti disposto.

2. Si osserva anche nel dibattimento la disposizione dell'articolo 308.

Art. 462 Letture permesse di deposizioni testimoniali

1. Puo' essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute:

  1. 1° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, purche' il pubblico ministero e le parti private vi consentano, i testimoni siano indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi;

  2. 2° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni fra le deposizioni rese nell'istruzione e quelle rese nel dibattimento o quando occorre aiutare la memoria del testimonio;

  3. 3° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, qualora il testimonio che le ha rese sia morto, assente dal Regno, irreperibile o divenuto inabile a deporre per qualsiasi causa, anche se il testimonio non sia compreso nelle liste;

  4. 4° all'estero in seguito a rogatoria, purche' il testimonio sia indicato nelle liste.

2. Puo' essere inoltre data lettura delle deposizioni testimoniali indicate nel terzo e quarto capoverso dell'articolo 41, negli articoli 313, 356, nel primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415, nell'articolo 418 e nel capoverso dell'articolo 457.

3. Fuori dei casi predetti, la lettura di deposizioni testimoniali e' vietata a pena di nullita'.

Art. 463 Letture permesse di altri atti o documenti

1. I processi verbali di ispezioni, esperimenti giudiziali, perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti, compiuti dal giudice, dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria per richiesta dell'Autorita' giudiziaria, possono essere letti nel dibattimento.

2. E' pure permessa la lettura degli atti predetti e del sommario interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che il pubblico ministero o le parti private abbiano chiesto la citazione degli ufficiali medesimi, nel qual caso la lettura e' vietata a pena di nullita'. Nondimeno, se l'ufficiale e' presente, la lettura di tali atti e' permessa, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni, o per aiuto alla memoria.

3. Se l'ufficiale non e' comparso, la lettura e' permessa a condizione che le parti vi consentano. Se non vi consentono, la lettura e' parimenti permessa, quando la corte, il tribunale o il pretore riconosce giustificata da legittimo impedimento la mancata comparizione. Di tale riconoscimento e delle ragioni su cui si fonda e' fatta menzione nell'ordinanza che dispone la lettura.

4. In ogni caso possono essere letti i verbali degli atti menzionati nell'articolo 223 e puo' prendersi cognizione dei rilievi indicati nell'articolo stesso.

Art. 464 Letture vietate

1. E' vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel giudizio.

2. E' pure vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulla moralita' in genere delle parti o dei testimoni, fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale, per le sentenze irrevocabili di qualunque giudice, italiano o straniero, anche se non si trovano iscritte nel casellario, e per le informazioni delle pubbliche Autorita' che espongono fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato, o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per quei fatti che servono a definire la personalita' di chi fu offeso dal reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona.

Art. 465 Lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati

1. Puo' essere ordinata, anche d'ufficio, la lettura di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

2. Parimenti e' permessa la lettura degli interrogatori d'imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati, ma tali persone non possono, a pena di nullita', essere assunte come testimoni, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste.

Art. 466 Lettura di rapporti, referti, denuncie, querele e altri atti

1. Salve le disposizioni dei quattro articoli precedenti, il presidente o il pretore puo' ordinare anche d'ufficio la lettura, nel momento che ritiene opportuno, dei rapporti, dei referti, delle querele, delle richieste, delle istanze, delle denuncie e di ogni altro atto o documento del procedimento, ovvero presentato dal pubblico ministero e dalle parti private e previamente ammesso.

2. E' pure permessa la lettura di atti relativi ad un altro procedimento penale definito con sentenza, irrevocabile o di un giudizio civile definito con sentenza che ha acquistato autorita' di cosa giudicata, quando il presidente o il pretore ne riconosce la pertinenza e l'utilita'.

3. E' infine permessa la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata a norma degli articoli precedenti.

Art. 467 Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici

1. I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici.

2. Sull'ammissibilita' di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalita' di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione e' fatta menzione nel processo verbale.

Art. 468 Discussione finale

1. Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

2. Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi.

3. In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola se la domandano.

4. La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.

Art. 469 Interruzione della discussione per assumere nuove prove

1. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta ed evidente necessita'. Se questa si verifica, il giudice pronuncia ordinanza, indicando specificamente i motivi del provvedimento e stabilendo i limiti nei quali la sua applicazione deve essere contenuta.

Art. 470 Provvedimenti contro l'ingiustificato prolungamento della discussione

1. Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facolta' di parlare, per prolissita', divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due « successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facolta', di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, o in ogni altro nel quale sia stata tolta la facolta' di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e stata tolta la facolta' predetta.7

Art. 471 Sanatoria delle nullita' verificatesi nel dibattimento

1. Le nullita' verificatesi nel dibattimento sono sanate, se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto, e, quando cio' non e' possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale.

Capo II. Della sentenza

Art. 472 Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza

1. Il dibattimento e' chiuso appena terminata la discussione.

2. La sentenza e' deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilita', e il dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente o da un giudice del collegio o dal pretore, fuori dei casi preveduti dal secondo capoverso dell'articolo 423 e dalla prima parte dell'articolo 425, nei quali la lettura avviene a porte chiuse.

3. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura.

Art. 473 Norme per la deliberazione della sentenza

1. Nel deliberare la sentenza il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione, e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. Tutti i giudici danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre.

2. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado o a parita' di grado dal giudice meno anziano, e vota per ultimo. Nei procedimenti davanti alla corte d'assise votano prima gli assessori, cominciando dall'assessore meno anziano in ordine di eta'.

3. Se i giudici presenti al dibattimento eccedono il numero legale, i meno elevati in grado o i meno anziani non possono partecipare alla votazione, a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore all'udienza, nel qual caso egli prende il posto del meno elevato in grado o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare.

4. Qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i giudici che hanno votato per la pena piu' grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena gradatamente piu' prossima alla piu' grave, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi e' parita' di voti, prevale l'opinione piu' favorevole all'imputato.

5. La deliberazione e' sempre segreta, e nessuno puo' opporre l'inosservanza delle disposizioni precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito nel secondo capoverso di questo articolo.

6. Il dispositivo e' scritto e firmato dal presidente o dal pretore e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti.

Art. 474 Requisiti formali della sentenza

1. La sentenza contiene:

  1. 1° l'intestazione al nome del Re e la menzione dell'Autorita' che l'ha pronunciata;

  2. 2° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo, le generalita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile;

  3. 3° l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'oggetto dell'imputazione;

  4. 4° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui la sentenza e' fondata;

  5. 5° l'indicazione degli articoli di legge applicati;

  6. 6° il dispositivo;

  7. 7° la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata e del cancelliere.

2. Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, alcuno dei giudici non puo' sottoscriverla, ne e' fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici. Se trattasi di sentenza pronunciata dal pretore, e questi non puo' sottoscriverla, il presidente del tribunale del circondario vi appone la propria sottoscrizione, menzionando la causa della sostituzione.

Art. 475 Nullita' della sentenza

1. La sentenza e' nulla:

  1. 1° se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'articolo 81;

  2. 2° se manca l'enunciazione dei fatti imputati;

  3. 3° se manca o e' contradittoria la motivazione;

  4. 4° se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel numero 3° dell'articolo seguente;

  5. 5° se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente.

Art. 476 Rettificazione della sentenza

1. Si provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 149:

  1. 1° quando occorre rettificare le generalita' dell'imputato o di altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identita' fisica;

  2. 2° quando occorre completare la motivazione insufficiente;

  3. 3° quando il dispositivo della sentenza e' difforme da quello letto all'udienza ed esistente negli atti;

  4. 4° nel caso di mancanza di requisiti non prescritti a pena di nullita'.