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Sez. 6, Sentenza n. 2551 del 26/11/1975 Ud. (dep. 26/02/1976) Rv. 132535 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - NORME ENPI - DESTINATARI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE O COSTRUTTORE DI MACCHINE INDUSTRIALI - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1975-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132535-01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - NORME ENPI - DESTINATARI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE O COSTRUTTORE DI MACCHINE INDUSTRIALI - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DIFFERENZE.*

La legge sulla prevenzione degli infortuni prevede una condotta colpevole nella costruzione, vendita, installazione di macchine industriali agricole eccetera; ma prevede anche una condotta punibile nel loro uso. Nel momento dell'acquisto l'acquirente subentra al venditore nell'Obbligo di applicare i dispositivi di sicurezza e di disporre le modalita del funzionamento, secondo le Disposizioni ENPI. La responsabilita del costruttore, venditore o istallatore viene percio a cessare nello stesso momento in cui la macchina e messa a disposizione del datore di lavoro che deve accertarne la funzionalita e la conformita ai requisiti prescritti. (fattispecie concernente un cassone dosatore di mangime per bovini, i cui rulli trasportatori non erano stati disinnescati). (V 128256, anno 1974, 125344, anno 1973).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)