Sez. L, Sentenza n. 12958 del 21/05/2008 (Rv. 603256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di Lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari - Applicazione - Termine per la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - Applicabilità per l'esercizio della facoltà di adire l'autorità giudiziaria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) prevede il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'esercizio della facoltà, espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, sicché tale esercizio non incontra il limite temporale predetto, soggiacendo soltanto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 all. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)