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Sez. 3 - , Sentenza n. 41604 del 20/06/2019 Ud. (dep. 10/10/2019) Rv. 277165 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito dei dati personali – Invio di messaggi di posta elettronica non desiderati – Configurabilità del nocumento – Presupposti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277165-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'invio a una vasta platea di utenti di più messaggi di posta elettronica non desiderati non dà luogo al nocumento previsto come elemento costitutivo del reato di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto lo stesso non può esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare, di volta in volta, tali mail, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, suscettibile comunque di essere oggettivamente apprezzato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna in un caso nel quale i componenti di un'associazione, dopo aver ricevuto pochi messaggi pubblicitari di posta elettronica, non avevano comunicato al mittente la volontà di non riceverne altri e, comunque, quest'ultimo non aveva perseverato nell'inviarli, chiarendo che il nocumento deve desumersi dalla quantità dei messaggi spediti a ciascun associato e non dal numero di quelli complessivamente inviati alla totalità di essi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)