diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8598 del 30/08/1972 Ud. (dep. 21/12/1972) Rv. 122768 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - ULTIMAZIONE DELLE RIFINITURE - NECESSITA - APPLICAZIONE AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA IN TEMA DI AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1972-08-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122768-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - ULTIMAZIONE DELLE RIFINITURE - NECESSITA - APPLICAZIONE AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA IN TEMA DI AMNISTIA.*

Stante il carattere globale della nozione tecnico-giuridica dì costruzionè che investe tutte le parti di un edificio, ivi comprese le rifiniture e gli infissi, una costruzione edilizia non puo considerarsi completa ai fini dell'esaurimento dell'attivita illecita e quindi della cessazione della permanenza dei reati di costruzione senza licenza o in difformita dalle Disposizioni impartite dall'autorita, quando ancora non si siano ultimate anche le opere riflettenti le rifiniture e gli infissi.(applicazione in tema di amnistia).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)