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Sez. U, Ordinanza n. 4190 del 03/03/2016 (Rv. 638594 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Procedimento camerale - Note di parte depositate in esito alla discussione - Irricevibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638594-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Nel procedimento per la decisione sul regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sono irricevibili le note di replica depositate dalla parte all'esito della discussione, se nell'adunanza camerale il P.M. si è limitato a confermare le conclusioni scritte notificate alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)