Sez. U, Ordinanza n. 4190 del 03/03/2016 (Rv. 638594 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Procedimento camerale - Note di parte depositate in esito alla discussione - Irricevibilità - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Nel procedimento per la decisione sul regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sono irricevibili le note di replica depositate dalla parte all'esito della discussione, se nell'adunanza camerale il P.M. si è limitato a confermare le conclusioni scritte notificate alle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)