Sez. L, Sentenza n. 621 del 21/01/2002 (Rv. 551695 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Agevolazioni per le zone svantaggiate e per le zone montane - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento - Legge applicabile - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
L'art. 13, ultimo comma D.L. n. 402/1981 dispone agevolazioni in favore delle aziende operanti in zone svantaggiate commisurandole ad agevolazioni già previste da specifiche norme per le aziende operanti in zone montane e al fine di favorire lo sviluppo e la produttività delle aziende agricole delle zone svantaggiate; la diversa finalità delle agevolazioni comporta la loro non cumulabilità; infatti, vertendosi in materia di assicurazione obbligatoria, per accertare se un'azienda agraria deve ritenersi operante in zona montana o in zona svantaggiata, deve farsi riferimento esclusivamente alle leggi statali e non a quelle regionali (nella specie, l'INPS aveva proposto ricorso per cassazione deducendo che erroneamente i terreni della controparte erano stati classificati, a fini contributivi, montani in base alla legge regionale anziché svantaggiati in base a quella nazionale; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse a impugnare data l'estensione accordata alle zone svantaggiate delle agevolazioni concesse a quelle montane).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)